No vabbè è uscito il programma elettorale di Vannacci!
La base ideologica e programmatica di Futuro Nazionale: omissioni, controversie e profili di incostituzionalità
di Maria Giulia Molinaro Vitale
Forse spinto dalle incalzanti richieste dell’opposizione, Vannacci ha finalmente pubblicato il programma elettorale del suo partito. Il programma è incompleto, infatti non lo si può neanche definire programma, ma Base Ideologica e Programmatica; e mancano altre due parti, speriamo più corte e chiare, che verranno presto pubblicate sulla stessa pagina. Quindi, i capitoli su Giustizia, Difesa, Istruzione, Sanità, Ambiente e Cultura — elencati nell'introduzione come parte del progetto complessivo — non sono ancora stati scritti/pubblicati nel documento ufficiale. È molto curioso che un militare, un leader del suo calibro, con quel curriculum che fa vacillare la sessualità ogni maschio cis etero di destra, non si sia ancora espresso su una cosa che dovrebbe conoscere così bene. A una mente maliziosa, verrebbe da pensare che sebbene su certi temi abbia idee ben chiare, preferisce aspettare le reazioni dell’opposizione a questa prima parte. Ovviamente, io non sono qui per aiutare alcun politico, figuriamoci un politico di ripiego come Vannacci, quindi questa analisi sarà quanto più tecnica possibile.
1. Introduzione. Chi siamo e cosa faremo.
Il documento definisce Futuro Nazionale come progetto «identitario, sovrano, sicuro, libero e prospero», radicato nella tradizione romana e cristiana, ispirato al (ex) Generale Vannacci. Rivendica valori «non negoziabili» (vita dal concepimento, famiglia naturale, identità cristiana, diritto romano) e descrive l'immigrazione attuale come «invasione» che minaccia «corpo e anima» dell'Italia, in opposizione al modello storico di «assimilazione» dei popoli antichi.
Criticità:
- Il testo parla dei popoli italici come «comunità di diritto e di sangue» e cita «la ricchezza dei tratti specifici dei nostri volti, dei nostri capelli, dei nostri occhi» come elemento identitario: un linguaggio che lega l'appartenenza nazionale a tratti somatici/di discendenza («sangue») è un retaggio del nazionalismo etnico ottocentesco-novecentesco e ricorda la retorica «sangue e suolo» usata anche dal fascismo e dal nazismo, oggi difficilmente compatibile con l'art. 3 della Costituzione (uguaglianza senza distinzione di razza).
- La citazione di Pasolini («Destra divina che è dentro di noi, nel sonno») è usata per legittimare un progetto di destra identitaria, pur riconoscendo che Pasolini non era di destra: si tratta di un uso del testo molto discusso tra i critici letterari, che generalmente leggono quel verso in chiave ambigua/critica e non come endorsement politico.
- Il richiamo continuo a «Impero», «Roma» e «destino» della nazione riecheggia stilisticamente (non necessariamente nei contenuti) la retorica imperiale-romana che fu centrale nella propaganda del fascismo mussoliniano.
Capitolo 2. Dottrina economica e Fiscalità
2.1 Libertà economica, proprietà diffusa e funzione strategica dello Stato
Il capitolo propone la «cooperazione tra classi e tra corpi sociali intermedi» in opposizione al «conflitto di classe», richiamando la Dottrina Sociale della Chiesa.
Criticità: questa formula — collaborazione tra capitale e lavoro organizzata attraverso corpi intermedi, in esplicito rigetto della lotta di classe — non è solo dottrina cattolica: è anche, quasi parola per parola, il principio cardine dello Stato corporativo fascista, codificato nella Carta del Lavoro del 1927 di Mussolini, che imponeva per legge la «collaborazione delle classi produttive» tramite le corporazioni, vietando lo sciopero e la lotta sindacale di classe. È vero che il corporativismo cattolico (Rerum Novarum del 1891, Quadragesimo Anno del 1931) è storicamente distinto da quello fascista, ma nella prassi italiana i due si sono fortemente sovrapposti: molti teorici del corporativismo fascista si richiamavano proprio alla dottrina sociale cattolica. Il programma non specifica come eviterebbe le derive autoritarie che storicamente hanno accompagnato questo modello (soppressione del conflitto sindacale, sindacati unici di Stato).
2.2 Una fiscalità per crescita, famiglia e produzione
Chiede un fisco più semplice e stabile, critica la tassazione patrimoniale («tassare le cose»), propone un percorso verso la flat tax, il quoziente familiare, revisione del Patto di Stabilità UE e la prevalenza della Costituzione sui trattati internazionali. Segue una lunga lista di proposte fiscali (semplificazione, quoziente familiare, riduzione IRPEF, ecc.). Oltre alle «quote azzurre», il capitolo propone di sancire per legge la prevalenza della Costituzione italiana su «ogni genere di trattati internazionali, inclusi quelli europei».
Criticità:
- Tra le proposte fiscali compaiono le «quote azzurre» nei concorsi pubblici, cioè posti riservati ai genitori di famiglie numerose. Riservare quote di accesso al pubblico impiego su base di status familiare (anziché di merito) solleva dubbi di compatibilità con l'art. 51 Cost. (accesso ai pubblici uffici «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» in condizioni di uguaglianza) e con il principio meritocratico che lo stesso programma dice di voler difendere altrove.
- Questo è un punto costituzionalmente delicato. L'art. 11 Cost. consente limitazioni di sovranità a favore di organizzazioni internazionali (base giuridica dell'adesione UE) e la Corte costituzionale ammette che il diritto UE prevalga sul diritto interno, salvo la dottrina dei «controlimiti» (violazione di principi fondamentali e diritti inalienabili). Affermare per legge ordinaria una prevalenza generale e assoluta della Costituzione su qualsiasi trattato — non solo nei casi eccezionali dei controlimiti — equivarrebbe a rimettere in discussione unilateralmente gli obblighi assunti con l'adesione all'UE, cosa che l'ordinamento attuale non permette senza una revisione dei Trattati europei o un percorso di uscita dall'UE. È una posizione politica legittima nel dibattito pubblico, ma il modo in cui è formulata («in modo esplicito e indiscutibile») va oltre quanto oggi consentito dal quadro costituzionale vigente.
2.3 Fondo Sovrano, credito, risparmio e previdenza
Prevede un «significativo abbassamento dell'età pensionabile sulla base del numero dei figli avuti», riferito esplicitamente alle donne.
Criticità: benefici previdenziali per la maternità esistono già in molti sistemi pensionistici europei (contributi figurativi, riscatto agevolato) e sono generalmente ammessi come misure di riequilibrio del lavoro di cura. Tuttavia, un abbassamento «significativo» dell'età pensionabile legato al numero di figli, se riservato solo alle donne, andrebbe verificato alla luce delle direttive UE sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale (79/7/CEE), che tollerano solo entro certi limiti le differenze di trattamento pensionistico per sesso. Inoltre, sebbene sembri un aiuto, allontanare le donne dal lavoro significherebbe tornare indietro ai secoli in cui le donne non avevano una vita sociale e vivevano isolate dentro casa. Incentivare la presenza delle donne sul lavoro, piuttosto che costringerle a rinunciare a una delle due cose, è un passo in avanti più che fattibile.
3. Lavoro, PMI, Professioni e Politiche Occupazionali
3.1 Lavoro, produttività e crescita
Punta alla piena occupazione, riduzione del cuneo fiscale, riduzione del costo dell'energia (anche riaprendo al gas russo e al nucleare), rilancio della contrattazione nazionale.
Criticità: l'acquisto di gas russo a «prezzi vantaggiosi» è in contrasto con il regime sanzionatorio UE tuttora vigente nei confronti della Russia per l'invasione dell'Ucraina, regime a cui l'Italia è vincolata come Stato membro. Proporlo come misura di politica economica interna, senza menzionare la necessità di un cambio della posizione UE, presenta la misura come più immediatamente realizzabile di quanto lo status giuridico attuale consenta.
3.2 Politiche attive del lavoro, partecipazione e capitale umano
Database Unico di Collocamento, condizionalità dei sussidi alla disponibilità a lavorare («principio di San Paolo»: chi non vuol lavorare neppure mangi), partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa.
Nota critica: condizionare i sussidi alla disponibilità al lavoro «per chi ne sia capace» è di per sé una misura diffusa in molti paesi; tuttavia, la formulazione categorica («chi non vuol lavorare neppure mangi») entra in tensione con l'art. 38 Cost., che garantisce assistenza sociale a chi è «inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» indipendentemente da giudizi di merito.
3.3 Imprese, professioni e competitività
Innalzamento del tetto al contante a 10.000€ «come previsto dalla normativa europea».
Criticità: non è del tutto corretto dire che la normativa UE «prevede» questa soglia. Il nuovo Regolamento UE antiriciclaggio (AMLR, 2024) fissa 10.000€ come tetto massimo che nessuno Stato membro può superare, non come cifra raccomandata o «prevista» a cui adeguarsi: gli Stati restano liberi di fissare limiti nazionali più bassi (come fa oggi l'Italia con 5.000€). La formulazione del programma fa sembrare che l'Europa «imponga» o «consigli» i 10.000€, mentre in realtà si tratta solo del limite superiore invalicabile.
Capitolo 4. Made in Italy, Industria e Commercio con l'Estero
Capitolo che propone una Strategia Industriale Nazionale pluriennale per i settori strategici (energia, difesa, aerospazio, semiconduttori, AI), un rafforzamento del Golden Power per proteggere asset critici da acquisizioni ostili, e l'uso del Fondo Sovrano per sostenere filiere, startup e reshoring produttivo («Filiera Italia»). Prevede il potenziamento di Zone Economiche Speciali, porti e infrastrutture logistiche, investimenti in ricerca e rientro dei talenti, tutela del Made in Italy tramite tracciabilità (anche blockchain) e reciprocità commerciale (con critiche ad accordi come il Mercosur).
Criticità: ricompare la proposta di riaprire l'acquisto di gas russo (già vista nel punto 3.1), qui motivata anche da ragioni di politica industriale. Inoltre l'insistenza sulla «sovranità economica» e sul ruolo di indirizzo statale nei «settori decisivi» — pur essendo una linea comune a molte forze sovraniste europee e non esclusiva del fascismo (esistono strumenti simili anche in Francia, USA, Germania) — si inserisce in una retorica di autosufficienza nazionale («filiere italiane«, riduzione delle «dipendenze esterne») che richiama lessicalmente, senza però riproporne il contenuto economico reale, la politica autarchica del regime fascista degli anni '30. È un'eco stilistica più che una proposta di autarchia in senso proprio, dato che il capitolo promuove comunque apertura agli investimenti esteri «su base di reciprocità».
5. Assimilazione e Remigrazione
Capitolo centrale del programma. Sostiene che l'identità italiana si sia formata per «assimilazione» e non per «mescolanza», e che l'immigrazione attuale sia un'«invasione» incompatibile con questo modello storico. Cita dati (stranieri 9% della popolazione ma responsabili di circa il 30% degli omicidi, 40% delle rapine, 35% degli stupri) per definire la situazione «emergenza nazionale». Propone di fermare e invertire il fenomeno migratorio tramite la «remigrazione».
Criticità:
- Statistiche decontestualizzate: attribuire percentuali di reati alla popolazione straniera confrontandole solo con la sua quota demografica, senza controllare per età media, genere, condizione socioeconomica, status regolare/irregolare o distinguere «denunce» da «condanne», è una tecnica statisticamente scorretta molto comune nella propaganda anti-immigrazione: produce un effetto ottico fuorviante senza fornire il contesto necessario per un'interpretazione corretta dei dati.
- Paragone storico improprio: l'uso dell'invasione longobarda (300.000 su 7-8 milioni, il 4%) come metro di paragone con l'attuale 12% di residenti non nati in Italia è un confronto metodologicamente scorretto: assimila una conquista militare del VI secolo a un fenomeno migratorio contemporaneo di natura completamente diversa, per sostenere una tesi predeterminata.
- Linguaggio discriminatorio verso una religione: l'espressione «invasione maomettana di massa» (usata più volte nel capitolo) descrive l'intera comunità musulmana come una minaccia esistenziale. Questo è un linguaggio islamofobo che stigmatizza un intero gruppo religioso, difficilmente compatibile con l'art. 3 e l'art. 19 Cost. che difende la libertà religiosa e non discriminazione.
- Preferenza esplicita su base religiosa: il programma propone di dare «preferenza ai Paesi a maggioranza cristiana» per i flussi regolari, definendo ciò «discriminazione culturale» (termine usato dal documento stesso). Una preferenza di ingresso legata alla religione del paese di provenienza è una forma di discriminazione religiosa diretta, generalmente incompatibile con i principi costituzionali di uguaglianza e con le convenzioni internazionali sui diritti umani (CEDU art. 14, ICCPR).
- Doppio standard di cittadinanza: la proposta di revocare la cittadinanza (e quindi «remigrare») i cittadini naturalizzati che commettano reati gravi, mantenendo invece piena cittadinanza per i nati italiani che commettano lo stesso reato, crea una cittadinanza di serie B per i naturalizzati, in tensione con il principio di uguaglianza di fronte alla legge (art. 3 Cost.).
- Dichiarazione di assimilazione a una civiltà religiosa: richiedere, per la cittadinanza, una dichiarazione formale di adesione alla «civiltà greca, romana e cristiana» introduce un elemento quasi confessionale nel processo di naturalizzazione, difficilmente conciliabile con la laicità dello Stato riconosciuta dalla Corte Costituzionale come principio supremo dell'ordinamento.
- Accertamento dell'età via radiografia ossea per i minori (MSNA): la determinazione dell'età tramite esami auxologici/radiografici è una metodologia scientificamente contestata (margine di errore anche di 2-3 anni) e sconsigliata da pediatri e organismi per i diritti dell'infanzia (es. Comitato ONU sui diritti del fanciullo), anche per l'esposizione a radiazioni di potenziali minori senza chiara necessità clinica.
- Sospensione automatica dei ricorsi contro l'espulsione: eliminare l'effetto sospensivo automatico dei ricorsi contro un provvedimento di espulsione rischia di collidere con il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e con il principio di non-refoulement, oltre che con l'art. 24 Cost. (diritto di difesa).
- Criminalizzazione dei soccorsi in mare: trasformare in reato l'avvicinamento non autorizzato alle acque italiane, estendendo la responsabilità penale ad armatori e proprietari delle navi (comprese le ONG), rischia di entrare in conflitto con gli obblighi di soccorso in mare previsti dal diritto internazionale marittimo (SOLAS, UNCLOS), un tema già oggetto di censure da parte di tribunali italiani ed europei sui precedenti decreti sicurezza.
- Rifiuto categorico di ius soli/ius scholae: il programma li respinge «senza possibilità negoziale». È una posizione politica legittima nel dibattito pubblico, ma la formulazione assoluta («senza negoziazione») si pone in tensione con il metodo parlamentare/democratico di confronto su una materia che il Parlamento può liberamente discutere e modificare per legge ordinaria.
- Esclusione dai benefici sociali per i non cittadini (anche «con modifica costituzionale se necessario»): il programma stesso ammette che potrebbe richiedere una modifica della Costituzione, segno che le misure previste eccedono l'attuale quadro costituzionale in materia di parità di trattamento nell'accesso a servizi essenziali.
6. Esteri, UE, Geopolitica, Sovranità, Cooperazione Internazionale
Il capitolo delinea una politica estera «sovranista e realista»: centralità dell'interesse nazionale sopra gli obblighi di alleanza, valutazione «caso per caso» della permanenza in NATO (di cui non si esclude l'uscita), rifiuto di una NATO «espansiva», posizione critica verso l'UE (definita in mano a «élite nichiliste e relativiste»), apertura a un possibile recesso dall'euro se conveniente, riavvicinamento diplomatico ed energetico alla Russia, alleanza valoriale con i Paesi di Visegrád, condanna dell'attacco USA-Iran del 2026, sostegno a Trump e alla linea «America First», valorizzazione della Santa Sede come mediatore diplomatico, posizione su Israele-Palestina (soluzione due popoli-due Stati, critica sia ai coloni israeliani sia ad Hamas), e un forte richiamo identitario alle «radici cristiane» dell'Europa.
Criticità:
- Tensione con la laicità dello Stato. Il testo fonda ripetutamente le scelte di politica estera sul «diritto naturale», sulla «tradizione cristiana» e sulla difesa della «Cristianità» come civiltà, arrivando a citare encicliche papali come riferimento normativo. La Corte Costituzionale ha qualificato la laicità come principio supremo dell'ordinamento (sent. 203/1989): un programma di governo che intreccia sistematicamente teologia e azione statale solleva un problema di compatibilità con questo principio.
- Relativizzazione della democrazia come valore. Nel passaggio sul conflitto in Iran, la democrazia viene presentata come una forma di governo tra le altre (accanto a monarchia e aristocrazia), «con caratteri fisiologici o patologici», citando la vittoria elettorale di Hitler come esempio di «patologia» della democrazia stessa. Sebbene inserito in un ragionamento contro le guerre di esportazione della democrazia, il passaggio relativizza il valore costituzionale della democrazia (art. 1 Cost.) in modo problematico per un partito che si candida a governare una Repubblica democratica.
- Apertura a un possibile recesso da NATO ed euro senza vincoli precisi («nessun argomento e nessuna opzione devono essere considerati un tabù politico»): scelta legittima nel dibattito politico, ma il programma non affronta le conseguenze istituzionali, economiche e di sicurezza collettiva di un simile scenario, né i vincoli dell'art. 11 Cost. (limitazioni di sovranità verso organizzazioni internazionali).
- Ricorrono più volte espressioni come «invasione maomettana», «invasione islamica d'Italia e d'Europa» e riferimenti alla «sostituzione demografica». Queste formule riecheggiano la cosiddetta teoria della «grande sostituzione», una narrativa identitaria che descrive l'immigrazione (in particolare da paesi musulmani) come un fenomeno di conquista/invasione pianificata. È un linguaggio comunemente classificato come islamofobo e potenzialmente discriminatorio verso una componente religiosa, in tensione con l'art. 3 Cost. e con le norme antidiscriminazione che lo stesso programma, in altro capitolo, propone di abrogare.
- Il giudizio teologico esplicito sull'Islam come civiltà («il giudizio negativo che il cristianesimo ha dell'islam») applicato come premessa di ragionamenti di politica estera mescola credo religioso e giudizio politico su un'intera comunità religiosa.
- Riapertura dei canali energetici con la Russia mentre l'Italia resta membro UE/NATO: il programma non spiega come conciliare questa proposta con le sanzioni UE attualmente in vigore, di cui l'Italia è co-decisore.
- La Santa Sede presentata come leva di politica estera italiana. La Santa Sede è uno Stato sovrano indipendente e un soggetto di diritto internazionale autonomo; descriverla come uno «strumento» a disposizione della strategia diplomatica italiana è imprecisa dal punto di vista giuridico-istituzionale.
- Diversi passaggi si basano su letture storiche e geopolitiche opinabili. Ad esempio, la cosiddetta dottrina Donroe è un’espressione giornalistica, non un concetto dottrinale riconosciuto. Eppure, nel programma viene presentata come dati di fatto.
- Incoerenza interna: il documento propende contemporaneamente per un riavvicinamento alla Russia e per un atteggiamento di «estrema prudenza» verso la Cina, pur riconoscendo altrove la crescente saldatura strategica tra Mosca e Pechino — un endorsement dell'uno rischia di rafforzare proprio la dinamica (avvicinamento Russia-Cina) che il testo dice di voler contrastare.
7. Sicurezza
Propone un rafforzamento generale dell'apparato di sicurezza: potenziamento di forze dell'ordine e presenza militare nelle aree urbane critiche, riforma della legittima difesa (presunzione di proporzionalità della reazione), riforma dell'art. 53 c.p. sull'uso legittimo delle armi da parte degli agenti, nuove regole per il contrasto alla fuga dai posti di blocco (incluso lo «speronamento controllato»), impiego delle Forze Armate nelle «aree ad alta complessità criminale» secondo lo schema «Shape, Clear, Hold and Build», inasprimento delle pene per traffico di droga, abbassamento della soglia di imputabilità minorile a 12 anni, contrasto alle baby gang, rafforzamento del Daspo urbano e delle zone rosse.
Criticità:
- Legittima difesa con «proporzionalità sempre presunta come verificata». Questa formula tende a spostare dal giudice al momento dell'aggressione la valutazione di proporzionalità, riducendo di fatto il sindacato giurisdizionale caso per caso. Rischia di collidere con il principio di uguaglianza davanti alla legge e con l'art. 2 Cost. (i diritti sono inviolabili, incluso quello alla vita dell'aggressore, che resta persona titolare di diritti anche se autore di un reato).
- Riforma dell'art. 53 c.p. e "depurazione" del controllo giurisdizionale sull'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine. Ampliare la legittimità dell'uso della forza letale riducendo al contempo le conseguenze procedurali (iscrizione nel registro degli indagati) rischia di indebolire le già poche garanzie contro l'uso eccessivo della forza da parte dello Stato, un tema su cui la Corte EDU ha più volte richiamato l'Italia (obbligo di indagini effettive sull'uso letale della forza, art. 2 CEDU).
- Impiego delle Forze Armate in compiti di ordine pubblico interno, pur sotto direzione dell'autorità civile. La realtà statunitense non tanto dell’ICE, ma di George Floyd. Un impiego strutturale (non emergenziale) dei militari in funzioni di polizia giudiziaria/arresto solleva interrogativi su una pesante militarizzazione della vita civile in una democrazia.
- Abbassamento dell'imputabilità a 12 anni con applicazione delle norme processuali ordinarie: è in tensione con la funzione rieducativa della pena (art. 27 Cost.) e con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che raccomanda soglie di imputabilità coerenti con lo sviluppo psico-fisico del minore.
- Il fenomeno delle baby gang viene attribuito esplicitamente e quasi esclusivamente a «giovani e minori stranieri» e collegato al «flusso migratorio incontrollato», una generalizzazione che imputa un fenomeno criminale a un'intera categoria di origine straniera.
- Viene affermato, senza fonte citata nel testo, che «gli extracomunitari commettono stupri e omicidi nei confronti delle donne con percentuali di gran lunga superiori a quelle della loro incidenza statistica sulla popolazione residente». Anche qualora i dati aggregati fossero corretti, l'uso che il programma ne fa — attribuire una maggiore propensione al crimine a un intero gruppo definito per origine nazionale, senza controllare per variabili socioeconomiche (reddito, età, genere, condizione abitativa) che la criminologia individua come fattori esplicativi più solidi — è una generalizzazione stigmatizzante tipica della retorica xenofoba, e non contribuisce in alcun modo alla risoluzione del problema degli stupri e della violenza di genere.
- Il programma promette 10.000 nuovi posti carcerari in 36 mesi. Tuttavia, dati i tempi medi italiani di programmazione, autorizzazione e realizzazione di opere pubbliche penitenziarie (anche superiori al decennio in molti casi pregressi), è un obiettivo estremamente ambizioso di cui il programma non indica copertura finanziaria né iter autorizzativo semplificato.
- Riduzione del 25% dei tempi processuali. Questo obiettivo numerico è enunciato senza una stima delle risorse (magistrati, personale, digitalizzazione) necessarie a raggiungerlo.
- Lavoro obbligatorio dei detenuti con «effetto penale per chi si rifiuta». Se il lavoro non è realmente volontario, la misura rischia di confliggere con il divieto di lavoro forzato previsto dall'art. 4 CEDU e dalle convenzioni ILO ratificate dall'Italia.
8. Giustizia
Riforma organica della giustizia penale: separazione delle carriere tra giudici e pm, responsabilità civile diretta dei magistrati, digitalizzazione e riduzione dei tempi processuali, certezza della pena e limitazione delle misure alternative per recidivi, abrogazione della legge Mancino (reati d'opinione/istigazione all'odio) in nome della libertà di espressione, abrogazione del reato di femminicidio (art. 577-bis c.p., da poco introdotto) in favore dell'omicidio neutro, uso della «remigrazione» come strumento per ridurre gli omicidi di donne, elogio del modello del «patriarcato mediterraneo», limitazione della giustizia riparativa ai soli reati minori.
Criticità:
- Abrogazione della legge Mancino. La legge punisce istigazione e apologia della discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L'Italia è parte della Convenzione ONU del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che impegna gli Stati a criminalizzare l'incitamento all'odio razziale: abrogare integralmente questa normativa senza sostituirla porrebbe un problema di compatibilità con obblighi internazionali vincolanti, oltre che con l'art. 3 Cost.
- Responsabilità civile diretta dei magistrati con citazione diretta in giudizio da parte del cittadino. Una misura di questo tipo, se non accompagnata da filtri adeguati, rischia di produrre un chilling effect sull'autonomia decisionale dei giudici, in tensione con l'indipendenza della magistratura tutelata dagli artt. 101 e 104 Cost.
- Abrogazione dell'aggravante di femminicidio. Si tratta di una scelta di politica criminale legittimamente discutibile, ma va segnalato che l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul, che richiede misure specifiche e rafforzate contro la violenza di genere soprattutto contro le donne. L'eliminazione di un'aggravante recente pensata in questo senso, motivata con argomenti che minimizzano la specificità del fenomeno, si pone in controtendenza rispetto a quell'impegno internazionale.
- L'intero impianto argomentativo contro il femminicidio utilizza toni che tendono a minimizzare la violenza di genere come fenomeno strutturale, definendo il femminismo e la lotta al patriarcato come cause dell'aumento della violenza, e proponendo come modello positivo il patriarcato mediterraneo, descritto come sistema che forma «maschi forti, capaci di dominare le emozioni... proteggendo le donne». Questa impostazione naturalizza una gerarchia di genere (uomo-protettore/dominante, donna-protetta) ed è una posizione paternalistica e sessista nei rapporti tra questi due generi.
- Un passaggio ipotetico chiede se sia femminicidio il caso di una «donna con gusti lesbici» che uccide la propria compagna: l'uso del termine «gusti» per riferirsi all'orientamento sessuale è un lessico improprio e riduttivo, che tratta l'orientamento sessuale come una preferenza estemporanea anziché una caratteristica dell'identità personale — un modo di esprimersi comunemente considerato discriminatorio verso le persone LGBT+. Ma soprattutto, il femminicidio non si basa sul genere dell’omicida, ma sul movente. Se una donna viene uccisa in quanto donna: perché inferiore, perché non ha pulito la casa, perché «non si è concessa», la persona che l’ha uccisa ha commesso un femminicidio, anche se è un’altra donna.
- Il collegamento tra origine straniera e omicidi di donne è riproposto qui in forma ancora più esplicita, con la tesi secondo cui «la più impattante risposta al problema degli omicidi di donne è rappresentata dalla remigrazione», sostenendo che un gruppo definito per origine nazionale ("il 9% extracomunitario") commetta una quota sproporzionata di omicidi di donne. Come nel capitolo Sicurezza, si tratta di una generalizzazione su base etnica/nazionale priva di controllo per variabili socioeconomiche, utilizzata qui per legittimare una politica di espulsioni di massa.
- Il termine «remigrazione» stesso è un concetto centrale della retorica dell'estrema destra europea contemporanea (in particolare associato a movimenti come l'AfD tedesca, dove il termine è stato al centro di un caso politico rilevante per il suo uso esteso anche a cittadini con background migratorio). Il suo impiego ricorrente nel programma richiama esplicitamente quel quadro ideologico.
- Le statistiche citate su omicidi di donne commessi da persone extracomunitarie («9% della popolazione, 25% degli omicidi») non sono accompagnate da alcuna fonte verificabile nel testo. Da dove sono state prese queste fonti? Un programma elettorale che fonde opinione, storia, propaganda e fatti così indelicatamente, deve essere più chiaro sulle fonti.
- Anche l'affermazione secondo cui l'Italia avrebbe «il tasso più basso di omicidi di donne» in Europa è presentata come dato di fatto ma senza riferimento a fonti (es. Eurostat, ISTAT), e andrebbe verificata.
- L'idea che l'abrogazione di una fattispecie giuridica recente (femminicidio) non comporti alcun effetto sul trattamento sanzionatorio è imprecisa: il testo stesso ammette che si tornerebbe a punire per omicidio, il che nella prassi giudiziaria comporta perdita di alcuni automatismi aggravanti introdotti proprio per rispondere a carenze accertate nella repressione della violenza di genere.
9. Energia
Un mix energetico «senza pregiudizi ideologici»: rinnovabili programmabili e non, gas naturale, nucleare di nuova generazione (SMR/AMR), biomasse, carbone in impianti «innovativi». Critica duramente il Green Deal europeo e il pacchetto Fit for 55, propone la riapertura dei canali di approvvigionamento di gas dalla Russia, il rilancio dell'idroelettrico e delle biomasse legnose, limiti su fotovoltaico ed eolico a tutela dei terreni agricoli e del paesaggio, l'adozione dell'ora legale permanente e il taglio degli incentivi alle rinnovabili in bolletta.
Criticità:
- Va segnalata la tensione tra il rifiuto dichiarato di normative UE vincolanti (Green Deal, Fit for 55) e il principio del primato del diritto dell'Unione, che l'Italia accetta in base all'art. 11 Cost.: proporre di rigettare tali obblighi senza un percorso negoziale o di revisione dei trattati equivale a proporre un inadempimento unilaterale.
- Ritorno al nucleare in Italia. Il testo stesso ammette tempi "non inferiori ai 20 anni" tra autorizzazioni, costruzione e messa in esercizio: non è quindi una risposta alla crisi energetica attuale ma un investimento di lunghissimo periodo. Inoltre, il programma non menziona un ostacolo giuridico rilevante: l'Italia ha abbandonato il nucleare tramite due referendum popolari (1987 e 2011); una eventuale reintroduzione richiederebbe percorsi normativi complessi che il testo non affronta.
- Riapertura dei canali di importazione di gas dalla Russia: proposta in contrasto con le sanzioni UE attualmente vigenti, di cui l'Italia è parte in quanto Stato membro; il programma non spiega la compatibilità tra questa misura e gli impegni assunti in sede europea.
- Gli orari legali/solari sono regolati a livello UE in modo armonizzato tra Stati membri per ragioni di coordinamento (trasporti, mercati, reti energetiche transfrontaliere); una decisione unilaterale italiana solleverebbe problemi pratici di coordinamento con i Paesi confinanti.
- Definizione del carbone come fonte di energia per «impianti innovativi e ambientalmente sostenibili». Sul piano scientifico il carbone resta, anche con tecnologie di cattura della CO₂, il combustibile fossile a più alta intensità di emissioni per unità di energia prodotta; qualificarlo come "ambientalmente sostenibile" è un'affermazione del tutto falsa sul piano tecnico-scientifico.
Detto in termini inquerelabili: questo testo non è pienamente a suo agio dentro la cornice costituzionale antifascista. Al di là delle opinioni, sembra che l’ex-generale abbia studiato più il fascismo storico che la Costituzione italiana, per la quale sembra mantenere il minimo riguardo necessario per non farsi accusare di apologia, scrivendo che sì, la Costituzione è sovrana e fondamentale, ma allo stesso tempo dimenticando gli articoli che non gli piacciono.